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Di seguito trovate gli articoli per ordine di pubblicazione dal più recente al più vecchio:


Liste esame scritto

Posted by on Dicembre 2, 2016 in Informazioni Tecniche | 0 comments

Di seguito le liste degli iscritti all’esame scritto di Diritto Ecclesiastico che si terrà il giorno 6 dicembre in Aula N e Aula O.

Qualora vi siano errori, abbiate ripensamenti sul turno scelto o non vi torni qualcosa, potete segnalarmi la cosa via mail all’indirizzo email angelo.sellari@unibo.it.

Aggiornamento: 5 dicembre 2016, ore 12.30

Matricola PREFERENZA ESPRESSA
0000656989  MATTINA
0000690501  MATTINA
0000722235  MATTINA
0000722307  MATTINA
0000722465  MATTINA
0000722558  MATTINA
0000723010  MATTINA
0000723074  MATTINA
0000723164  MATTINA
0000723359  MATTINA
0000723421  MATTINA
0000723505  MATTINA
0000723547  MATTINA
0000723880  MATTINA
0000724065  MATTINA
0000724162  MATTINA
0000724240  MATTINA
0000724380  MATTINA
0000724405  MATTINA
0000724506  MATTINA
0000724623  MATTINA
0000724641  MATTINA
0000724716  MATTINA
0000724924  MATTINA
0000724954  MATTINA
0000725113  MATTINA
0000725436  MATTINA
0000725522  MATTINA
0000725649  MATTINA
0000725820  MATTINA
0000726019  MATTINA
0000726096  MATTINA
0000726216  MATTINA
0000726277  MATTINA
0000726888  MATTINA
0000726923  MATTINA
0000726969  MATTINA
0000727071  MATTINA
0000727221  MATTINA
0000727593  MATTINA
0000727610  MATTINA
0000727797  MATTINA
0000728265  MATTINA
0000728362  MATTINA
0000728940  MATTINA
0000733254  MATTINA
0000733420  MATTINA
0000734120  MATTINA
0000734450  MATTINA
0000734554  MATTINA
0000735964  MATTINA
0000737071  MATTINA
0000738578  MATTINA
0000747577  MATTINA
0000761878  MATTINA
0000781473  MATTINA
0000805475  MATTINA

 

Matricola PREFERENZA ESPRESSA
0000626725  POMERIGGIO
0000653279  POMERIGGIO
0000654821  POMERIGGIO
0000722234  POMERIGGIO
0000722260  POMERIGGIO
0000722331  POMERIGGIO
0000722550  POMERIGGIO
0000722583  POMERIGGIO
0000722703  POMERIGGIO
0000722797  POMERIGGIO
0000723000  POMERIGGIO
0000723018  POMERIGGIO
0000723158  POMERIGGIO
0000723544  POMERIGGIO
0000723861  POMERIGGIO
0000724041  POMERIGGIO
0000724083  POMERIGGIO
0000724314  POMERIGGIO
0000724608  POMERIGGIO
0000724613  POMERIGGIO
0000724637  POMERIGGIO
0000724741  POMERIGGIO
0000724815  POMERIGGIO
0000724890  POMERIGGIO
0000724953  POMERIGGIO
0000725087  POMERIGGIO
0000725144  POMERIGGIO
0000725309  POMERIGGIO
0000725407  POMERIGGIO
0000725459  POMERIGGIO
0000725648  POMERIGGIO
0000725834  POMERIGGIO
0000726373  POMERIGGIO
0000727036  POMERIGGIO
0000727358  POMERIGGIO
0000727483  POMERIGGIO
0000727518  POMERIGGIO
0000727666  POMERIGGIO
0000727889  POMERIGGIO
0000728145  POMERIGGIO
0000728216  POMERIGGIO
0000728658  POMERIGGIO
0000729289  POMERIGGIO
0000733130  POMERIGGIO
0000733569  POMERIGGIO
0000733791  POMERIGGIO
0000734660  POMERIGGIO
0000735682  POMERIGGIO
0000735684  POMERIGGIO
0000738804  POMERIGGIO
0000743652  POMERIGGIO
0000780987  POMERIGGIO
0000803090  POMERIGGIO
1100064071  POMERIGGIO

Inizio lezioni A.A. 2016-17

Posted by on Settembre 21, 2016 in Informazioni Tecniche | 0 comments

Gentili studenti, vi ricordo che per qualsiasi problematica tecnica inerente il Blog, ivi compresa la procedura di iscrizione, potete fare riferimento ad Angelo Sellari, inviando una mail all’indirizzo angelo.sellari@unibo.it, oppure utilizzando il form presente nelle pagina “Contatta il webmaster“.

Vi ricordo che per la registrazione è necessario utilizzare l’indirizzo email istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it). Le registrazioni legate ad indirizzi personali (gmail, hotmail, outlook, etc.) verranno cancellate.

Commenti ed elaborati

Posted by on Ottobre 27, 2015 in Informazioni Tecniche, Supporto | 0 comments

Vi rubo 5 minuti per fare un distinguo e rendervi partecipi di come verrà gestita la pubblicazione dei commenti e degli elaborati.

Come ormai avrete appreso sulla vostra pelle, non avete i privilegi per pubblicare gli elaborati in autonomia. La scelta è dettata principalmente da esigenze di “ordine”, in secondo luogo dal fatto che il Prof. deve prendersi il tempo per correggere le produzioni prima di pubblicarle con le correzioni visibili. Quindi continuate a mandarli a me come avete fatto finora. Considerate che ci potrebbe volere una giornata prima che vadano online.

Per quanto riguarda i commenti invece, in quanto utenti registrati potete liberamente commentare  gli articoli. Il principio è molto semplice: potete commentare gli elaborati dei vostri colleghi, articoli e sentenze da me pubblicati. In generale, dove trovate il campo “Leave a reply”, siete liberi di commentare, previo login con le proprie credenziali.
Per quanto riguarda la pubblicazione dei commenti, il primo commento da voi inviato andrà in coda di moderazione. Una volta che il primo articolo sarà stato approvato, i successivi andranno automaticamente on line senza passare dalla coda.

Discorso ancora differente per il forum, dove siete liberi di creare nuovi topic e post nelle sezioni create.

Rimango come sempre a disposizione per eventuali richieste e chiarimenti. Scrivetemi o commentate qui sotto.

Sentenza n° 44 del Tribunale di Verona, – 1 dicembre 1999

Posted by on Ottobre 20, 2015 in lezioni | 16 comments

ESERCIZIO PRATICO: Commentare la seguente sentenza

Prenome imposto non gradito

Tribunale di Verona, -1 dicembre 1999

(Omissis). Sentito il relatore, osserva: la ricorrente, nata a V. il … chiede “che sia sostituito il nome Immacolata con il nome proprio Claudia, con gli effetti dell’art. 454 c.c.”.

Ha prodotto documentazione varia (corrispondenza per lavoro e con amici) per comprovare l’uso perdurante nel tempo di tale nome, che a suo dire ha sempre preferito a quello impostole alla nascita che richiama la religione cattolica, con la quale reputa incompatibili i propri orientamenti ideali e politici.

Il Procuratore della Repubblica ha cosi dedotto: nulla oppone”.

Dopo la richiesta di chiarimenti, è stata depositata la memoria.

Il ricorso va dichiarato inammissibile e infondato.

L’ordinamento conosce, nel testo unico dello stato civile (.:d. 1 238/1939), la possibilità di cambiamento del prenome mediante richiesta al Procuratore generale della Corte di Appello nella cui giurisdizione è situato l’ufficio dello stato civile dove trovasi l’atto di nascita, al quale la richiesta si riferisce. A tale organo giudiziario compete in via esclusiva la possibilità di valutare se l’istanza sia giustificata (art. 158).

La M. sostiene che sia applicabile la procedura in camera di consiglio ex art. 167 t.u., a suo avviso più “garantista”.

È noto che è possibile, per tal via, invocare le ipotesi di cui all’art. 166, che consente la rettificazione degli atti di nascita quando contengono nomi ridicoli o vergognosi o che recano  offesa all’ordine pubblico, al buon costume o al sentimento religioso.

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie, giacché il prenome Immacolata è molto diffuso e largamente accettato nella popolazione, sicché non può esservi pregiudizio all’onore o al decoro della persona nel portarlo.

Il sentimento religioso cui fa riferimento la norma non è quello del singolo, ma quello della collettività.

Esso non può essere offeso dalla attribuzione del nome Immacolata, ricevendo invece in tal modo riconoscimento e omaggio, per il tributo portato alla divinità il cui credo è il più diffuso nella collettività nazionale, oltreché riconosciuto dallo Stato con i patti lateranensi prima e con il nuovo “Concordato” più di recente.

Consapevole di ciò, parte istante lamenta che il prenome impostole entra in conflitto con la libertà di coscienza del singolo, unico valore che a suo avviso l’ordinamento potrebbe proteggere “nell’accezione di pubblico sentimento religioso”.

L’argomentazione non ha pregio. Evidente è la diversità dei valori che vengono in evidenza. Da un lato il diritto all’identità personale, inteso in una nozione di massima ampiezza, dall’altro il sentimento religioso collettivo, che è offeso solo quando si utilizzi un nome che reca comunque pregiudizio ai valori religiosi (anche non cattolici) diffusi nella comunità nazionale.

La norma esistente vuol consentire che vengano rimossi nomi in contrasto con il senso religioso di una comunità organizzata, cui preme il rispetto di un valore che è collettivo e che deve essere quindi riconoscibile nell’ambito sociale.

Non può pertanto coincidere con questa nozione di sentimento religioso il risolversi di esso nel sentimento del singolo, che è ovviamente orientato su una sfera di interessi e valori meramente individuale.

Né sembra appropriato invocare un’interpretazione costituzionalmente più moderna, come reputa l’istante.

Occorre infatti ricordare che la Costituzione ha si riconosciuto all’art. 22 che la volontà dello Stato non può modificare per motivi politici il nome dell’individuo, ma nell’ordinamento l’immutabilità del nome è anche stabilita nel pubblico interesse.

Il divieto all’individuo di mutare arbitrariamente nome risponde all’esigenza della collettività di poter riconoscere un individuo, nella molteplicità dei rapporti che si intrecciano nel corso della sua vita, sempre con lo stesso nome. La comunità può tollerare solo mutamenti prevedibili sulla base della normativa esistente (es.: il cambiamento parziale del cognome per matrimonio o quello di prenome a seguito di cambiamento di sesso) o per ipotesi residuali e nelle quali vi sia altro pubblico interesse di maggior rilievo.

È agevole osservare peraltro che ove la modifica del nome venisse rimessa alla mera volontà del singolo, si potrebbe assistere nell’arco di una vita a molteplici cambiamenti, legati, per restare al caso in esame, a possibili conversioni dal credo religioso professato ad altro credo, non rare ed anzi frequenti nella società attuale.

Verrebbe leso in tal modo l’interesse collettivo a individuare i componenti la comunità, contras- segnando con un elemento perpetuo e di generale utilizzo, il nome, un soggetto non solo di diritti ma anche di obblighi, nei rapporti privati e in quelli sociali.

Da ultimo mette conto rilevare che è largamente diffuso nel nostro costume l’uso di uno pseudonimo, tutelabile alla stessa stregua del nome allorché sia usato da una persona in modo da acquistare l’importanza del nome (art. 9 c.c.).

Non sembra dunque sussistere alcun profilo di incostituzionalità delle norme considerate, apparendo soddisfatta ogni istanza personalistica meritevole di considerazione e compatibile con le esigenze della collettività.

Lettera agli Studenti del corso di Diritto Ecclesiastico

Posted by on Ottobre 13, 2015 in lezioni, Senza categoria | 0 comments

Come ho già riferito a lezione vi comunico che ho dovuto prendere atto con disappunto della decisione della Direttrice della Scuola di Giurisprudenza di spostare per ragioni logistiche la lezione in un’aula di 100 posti, malgrado che gli studenti iscritti come frequentanti per lo scritto e il preappello sono 175!

Questo trasferimento della lezione mi pone in una situazione di grande imbarazzo.

All’inizio del corso ho spiegato che la partecipazione al preappello e allo scritto è riservata ai frequentanti, anche perché le domande aperte oggetto del compito scritto sono calibrate sul contenuto delle lezioni.

Ebbene questa situazione pone la metà circa degli studenti che frequentano il corso di fronte al fatto di non poter fruire dell’offerta didattica in condizioni di uguaglianza tra loro.

D’altra parte il numero di frequentanti di Diritto Ecclesiastico è da anni noto e conosciuto e si aggira sulla stessa cifra di quello di quest’anno da almeno 10 anni, prova ne sia che per la prova scritta devo prenotare Palazzo Paleotti, visto il gran numero di studenti che vi partecipano. Si tratta di una didattica particolare e interattiva, che utilizza l’uso del Blog di Diritto Ecclesiastico  e l’efficacia di questo strumento viene notevolmente ridotta dalla mancata frequenza alle lezioni. Non si tratta quindi, per quello che mi riguarda, di una situazione emergenziale, ma ben nota a tutti, che avrebbe forse richiesto una diversa programmazione. Perciò quella adottata a me non pare una soluzione razionale, fermi restando i poteri di organizzazione della Direttrice della Scuola.

Pertanto comunico che i nomi degli ammessi al preappello verranno individuati in base ad un controllo molto fiscale delle frequenze.

Esprimo fin da ora il mio disappunto per l’utilizzo di un tale metodo selettivo, ma non mi resta altra soluzione.

Istruzioni per l’uso

Posted by on Ottobre 30, 2014 in Informazioni Tecniche, Senza categoria | 0 comments

Buongiorno,
siccome in diversi hanno avuto diverse perplessità relativamente agli elaborati, ho pensato di postare qualche informazione utile.

Nella sezione forum siete liberi di creare nuove discussioni nelle sezioni CONOSCERSI, OFF-TOPIC ed ELABORATI. Per aprire nuovi topics o rispondere a quelli esistenti basta che siate loggati. Per effettuare il login potete procedere sia dal forum che dal blog. Nel primo caso il pulsante di login è in alto a dx. Qualora vogliate effettuare l’accesso dal blog, trovate il pulsante accedi sulla destra, nella colonnina dei widgets presente in quasi tutte le pagine del blog, fatta eccezione per l’homepage.

Per quanto riguarda elaborati, saggi, ragionamenti che vorreste pubblicare nel blog all’interno della sezione “elaborati”, non siete autonomi nella pubblicazione. In questo caso dovete girarmi i vostri elaborati via mail, attendere che il prof. ci dia un’occhiata valutando la necessità di eventuali revisioni e correzioni e successivamente sarà mia premura pubblicare l’elaborato sul blog. Segnalo che, sebbene non possiate creare articoli nel blog, è cmq possibile commentarli liberamente.

Per qualsiasi richiesta, dubbio o perplessità potete mandarmi una mail.

Lezione sulle metodiche di ricerca per laureandi e dottorandi.

Posted by on Settembre 2, 2014 in lezioni | 0 comments

Le indicazioni elementari fornite riguardano la redazione di un lavoro di ricerca. Si consigliano comunque gli studenti dell’Università di Bologna di partecipare alla lezione sulla metodologia di lavoro di ricerca che si svolge ogni primo lunedì del mese a Palazzo Malvezzi in via Zamboni 22 dalle 15 alle 17:

la lezione laureandi è sospesa nel mese di agosto. Nel periodo delle lezioni (I° semestre) la lezione inizia alle ore 16.00. Nel caso in cui il primo lunedì del mese sia festivo, la lezione avrà luogo il successivo lunedì utile. L’aula è sempre da chiedere presso l’Urp (portineria) di Palazzo Malvezzi.

La lezione è aperta a tutti.

 

SCANSIONE DELLE FASI DI LAVORO

In una prima fase si procederà a una prima ricognizione dell’argomento oggetto della ricerca nell’ordinamento italiano, per procedere poi all’illustrazione eventuale della normativa relativa all’ordinamento o agli ordinamenti prescelti per la comparazione. In questo caso dovrà poi seguire una parte di lavoro nella quale si sviluppano i diversi aspetti della comparazione, in relazione ai vari istituti e con riferimento alle posizioni assunte dalla giurisprudenza. La presenza di uno studio preliminare dell’argomento della ricerca nell’ordinamento italiano è essenziale in modo da poter procedere a una comparazione con altri ordinamenti, altrimenti siamo di fronte a un lavoro di diritto di un altro ordinamento.

È ovvio che le prime due parti possono essere invertite nell’ordine di esposizione, collocando prima la parte comparata o viceversa. Si dovrà tuttavia aver cura di evitare disarmonie tra le diverse parti dell’elaborato, dedicando a ognuno degli aspetti all’incirca la stessa attenzione.

I particolari problemi posti dai lavori a carattere comparativo, le maggiori difficoltà nel reperimento delle fonti e nell’utilizzo del materiale, richiedono un più assiduo contatto con il docente e la verifica periodica del lavoro svolto. Ogni altro problema potrà essere affrontato direttamente con il docente.

L’elaborato dovrà essere redatto con stile chiaro, utilizzando periodi brevi ed essenziali. L’autore/ice dovrà muovere dal presupposto che chi legge il lavoro non conosce l’argomento e quindi occorrerà spiegare in modo semplice ed efficace l’oggetto della ricerca e i risultati conseguiti. Si ricorda che per consentire una più agevole lettura del testo è opportuno avere la massima cura della punteggiatura.

 

La lezione che segue avrà ad oggetto:

  1. Fonti normative e giurisprudenziali,
  2. Banche dati gratuite,
  3. Fonti normative generali,
  4. Strumenti generali di ricerca,
  5. Studio dei testi e redazione delle schede,
  6. Citazioni e note,
  7. Organizzazione e redazione dell’elaborato.

 

Un primo obiettivo sarà costituito dalla redazione di una sia pur iniziale bibliografia.

Scelto l’argomento, utilizzando le metodiche acquisite si sarà senz’altro in grado di redigere una bibliografia iniziale che si avrà cura di sottoporre all’esame del docente. Dopo aver ricevuto le indicazioni relative a eventuali integrazioni si procederà alla lettura con conseguente schedatura del materiale.  Occorre infatti evitare il pericolo che nell’incapacità di selezionare il materiale, si fotocopi tutto ciò che sembra essere in connessione con l’argomento. Ciò comporterebbe un notevole dispendio di denaro e ingenererebbe la convinzione – totalmente falsa, come rilevava anni fa acutamente nella sua Bustina di Minerva, Umberto Eco – che, una volta fotocopiato, il materiale possa essere considerato come letto e conosciuto. Conseguenza di un tal modo di procedere è l’aumento della confusione e l’accumulo di materiale che non verrà mai letto. Ma quel che è più grave è il crescere della convinzione che il materiale reperito non risolva i problemi e non risponda agli interrogativi sollevati. Si continua perciò a cercare, “avvitandosi su se stessi”.

È opportuno quindi leggere direttamente il testo reperito e adottare il metodo di schedatura che sarà dettagliatamente spiegato successivamente. Per i motivi suddetti si consiglia di far precedere la redazione dell’indice dell’elaborato dalla preventiva schedatura di tutto o quasi il materiale da utilizzare. In tal modo l’indice non sarà altro che il frutto della riorganizzazione logica dei lemmi e dei sotto lemmi individuati. La verifica delle schede già redatte, concernenti le diverse tematiche, potrà inoltre suggerire utili integrazioni del materiale necessario.

Qualunque sia il metodo di lavoro adottato, per redigere uno schema soddisfacente del lavoro è indispensabile aver assimilato la gran parte dei testi individuati nella bibliografia ritenuta utile. Si sconsiglia pertanto di non cominciare a scrivere prima di aver sottoposto lo schema del lavoro al tutor.  È del tutto inutile iniziare il lavoro con la stesura dell’”introduzione” o “premessa”: lo schema e il suo contenuto, infatti, si sviluppano e si evolvono con la stesura del lavoro. L’introduzione/premessa dovrà perciò essere redatta, e ciò avverrà con estrema facilità, alla fine del lavoro.

 

Elaborazione e correzione dell’elaborato

L’elaborato, scritto in modo corretto e diligente, comprensivo delle note redatte in forma definitiva, dovrà essere digitato con ampi spazi a lato, in modo da consentire al tutor le correzioni. Da tener presente che anche un testo in pdf può essere annotato e corretto.

Il tutor come il redattore procederanno alla correzione capitolo per capitolo. La correzione immediata del primo paragrafo consentirà di facilitare il lavoro successivo, evitando errori d’impostazione. In ogni caso si consiglia di accompagnare ogni elaborato parziale con lo schema complessivo del lavoro, anche se provvisorio. Una volta corretti i singoli paragrafi si procederà alla correzione dell’insieme. È opportuno accompagnare il lavoro di almeno 5 parole chiave approvate dal relatore e di un abstract in lingua inglese o altra lingua veicolare. Si ricorda che il valore del lavoro è legato alla capacità di dare apporti originali alla ricerca a insindacabile giudizio della Commissione giudicante o dei Referee se si tratta di lavori di ricerca da pubblicare.

Le fonti normative e giurisprudenziali

Di grande utilità sono alcune raccolte, a volte dette impropriamente “codici”: esse contengono norme di Diritto Internazionale, norme negoziate come il Concordato e le Intese, le Leggi statali e regionali, le norme regolamentari, i riferimenti a sentenze delle Corti di merito e di legittimità; in particolare sono utili i codici annotati che danno le prime indicazioni di ricerca.

 

Banche dati gratuite per la consultazione della giurisprudenza:

Corte costituzionale (1956 – ):                   http://www.cortecostituzionale.it

Consiglio di Stato:                                         http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmRicercaSentenza.asp

Corte dei Conti (2001- ):                              http://www.corteconti.it/banche_dati/

Corte di Cassazione:                                      http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp

C.S.M. (1978 -):                                              http://www.csm.it/

Sentenze e massime di diritto penale:      http://www.penale.it/

 

Fonti normative generali

Per effettuare il reperimento delle fonti normative di produzione statale si possono utilizzare diversi strumenti:

  1. a) La Gazzetta Ufficiale (http://www.gazzettaufficiale.it/): i provvedimenti possono essere reperiti per data, per numero della Gazzetta o attraverso l’indice per materia. Da qualche anno viene pubblicato in appendice al provvedimento l’iterdi formazione parlamentare della norma. Questi dati sono di estremo interesse poiché consentono di conoscere gli eventuali mutamenti apportati in sede legislativa fino alla definitiva approvazione del provvedimento. Di grande utilità i supplementi della  U.contenenti le ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale e le sentenze. Ulteriori ragguagli saranno dati successivamente.
  2. b) I repertori – dei quali segnaleremo successivamente i più noti – che classificano il materiale di carattere giuridico per argomento, relativo all’anno al quale si riferiscono. Si tratta in pratica di raccolte di indici nelle quali sono riportate le massime delle sentenze pubblicate sulle riviste dell’anno di riferimento, i titoli degli articoli di dottrina contenuti in tali riviste e delle monografie edite nell’anno di riferimento.
  3. c) Esistono poi alcune raccolte di leggi. Tra le più note segnaliamo:
    • Raccolta cronologica settimanale con richiami alle leggi attinenti, Torino, U.T.E.T., 1915- ;
    • La legislazione italiana, Milano, Giuffrè, 1943-2003 ;
    • Le Leggi, Bologna, Zanichelli, 1920-2006 , contenente la legislazione statale (I e II), quella regionale (III), le sentenze della Corte Costituzionale (IV), la legislazione comunitaria (V). È inoltre disponibile una raccolta tematica.

 

Per il reperimento delle norme regionali, oltre ai bollettini delle singole Regioni, sono disponibili raccolte di leggi regionali predisposte dagli uffici legislativi di numerose Regioni. Si veda inoltre a riguardo il paragrafo dedicato alle risorse informatiche in linea.  Tenere presente che il vecchio sito dell’ANCI una volta validissimo, è ora stato smantellato e sostituito da rinvii ai siti regionali, spesso di difficile consultazione (http://www.normattiva.it/)


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Strumenti generali di ricerca

Esperita la fase di acquisizione del testo delle norme si procede ricorrendo all’utilizzazione di strumenti generali di ricerca. Pertanto, una volta conosciuto l’argomento di ricerca è opportuno individuare alcune problematiche che lo caratterizzano, cercando e studiando le relative voci su:

  • Enciclopedia del Diritto, Milano, Giuffrè, 1957-1995;
  • Novissimo Digesto Italiano, Torino, U.T.E.T., 1957-1975;
  • Appendice al Nuovissimo Digesto Italiano, Torino, U.T.E.T., 1980-1987;
  • Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, U.T.E.T., 1987- ;
  • Digesto delle discipline privatistiche, Torino, U.T.E.T., 1987- ;
  • Digesto delle discipline penalistiche, Torino, U.T.E.T., 1987- ;
  • Enciclopedia Giuridica Treccani, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1988- .

Relativamente ai precedenti storici si vedano ad esempio opere quali:

  • Digesto, Torino, U.T.E.T., 1884-1921;
  • Nuovo Digesto, Torino, U.T.E.T., 1937-1940.

Mentre la lettura della voce fornirà una trattazione generale dell’argomento, la scrupolosa consultazione della bibliografia posta all’inizio o alla fine della voce consultata consentirà la costruzione di una prima bibliografia sull’argomento oggetto della ricerca.

Sarà inoltre opportuno consultare, anche utilizzando i lemmi ottenuti dopo questa prima lettura, strumenti generali quali:

  • Repertorio del Foro Italiano, Roma, Società del Foro, 1878- ;
  • Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane, a cura di V. Napoletano, Milano, Giuffrè, 1956-2005.

Quest’ultimo fornisce annualmente l’elenco delle pubblicazioni giuridiche suddivise per voci tematiche. È possibile una consultazione “a tappeto” e una consultazione mirata.

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Giurisprudenza 

La giurisprudenza relativa al Diritto Ecclesiastico – oltre che sulle riviste della materia, delle quali è reperibile su:

  • Giurisprudenza Costituzionale, 1956- ;
  • Il Foro Italiano, 1876- ;
  • Il Massimario del foro italiano: Raccolta delle massime delle sentenze della Cassazione Civile, 1930- ;
  • Giurisprudenza Italiana, 1965- ;
  • Giustizia Civile, 1951-
  • Giurisprudenza di merito, 1969 -.

Su tali riviste spesso la pubblicazione della sentenza è accompagnata da utili commenti e note.

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Strumenti di carattere bibliografico

Il Diritto Ecclesiastico italiano dispone di numerosi strumenti di carattere bibliografico. Premesso che nei manuali più recenti è possibile trovare una bibliografia tematica, molto utile e di facile consultazione rimane, per la bibliografia pregressa quella contenuta nel manuale di LARICCIA S., Diritto Ecclesiastico, Padova, CEDAM, 1986 (ultima ed.), bib. in appendice. Oggi sul sito http://www.sergiolariccia.it/.

Lo stesso sito contiene un’ampia bibliografia di diritto amministrativo. Ambedue sono consultabili solo con il “TROVA” di word! Non hanno cioè un vero motore di ricerca.

Un aggiornamento sistematico era in passato assicurato dalla rassegna bibliografica dal titolo “Libri e riviste” pubblicata annualmente a cura di Sergio Lariccia sulla rivista Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica (QDPE). Non si può in ogni caso fare a meno del cosiddetto “lavoro a ritroso”, che consiste nel costruire una bibliografia anche utilizzando gli autori citati nelle note degli articoli e delle monografie più recenti.

Pertanto si consiglia una consultazione di riviste quali soprattutto Stato Chiese e pluralismo confessionale http://www.statoechiese.it/ dotata di motore di ricerca per autori e per argomento per reperire almeno parte delle ultime pubblicazioni a riguardo dei vari argomenti. La stessa operazione può essere fatta con altre riviste di riferimento afferenti alle diverse aree di ricerca.

 

Informazione giuridica on-line

Moltissime sono le risorse informative giuridiche reperibili online. Tali risorse sono sia di tipo bibliografico (ad es. cataloghi di biblioteche), sia di tipo testuale e/o fattuale (come nel caso delle banche-dati).

 

OPAC (On-line Public Access Catalog)

Quasi tutte le grandi biblioteche italiane e straniere rendono disponibili in rete la versione elettronica dei loro cataloghi.

Per quanto riguarda le risorse bibliografiche prodotte o rese accessibili su iniziativa dell’Università di Bologna, il Portale delle biblioteche ne offre un accesso unificato semplificandone per quanto possibile le modalità di consultazione.

Le principali risorse disponibili sono:

  • il catalogo elettronico collettivo delle monografie (libri) possedute dalle principali Biblioteche dell’Università e da diverse Biblioteche civiche di Bologna;
  • il catalogo collettivo dei periodici (riviste) posseduti dalle Biblioteche bolognesi e da oltre 2.000 Biblioteche italiane;
  • l’archivio degli indici degli articoli apparsi sui fascicoli correnti di circa 7.200 riviste (Current Content); essendo collegato al precedente permette anche di localizzare la rivista.

Oltre a questi servizi, una serie di link opportunamente selezionati collegano a tutti i più importanti cataloghi in linea di biblioteche italiane e straniere.

 

Le banche-dati

Le banche-dati, ad accesso libero, di più utile consultazione in ambito giuridico sono le seguenti:

 

Numerose sono le banche dati giuridiche consultabili sul Portale delle Biblioteche dell’Ateneo, segnaliamo alcune tra le risorse più significative:

  •  Iusexplorer, il motore di ricerca che interroga contemporaneamente gli archivi dell’editore Giuffrè, ricchissimi di contenuti: Dejure, ovvero la giurisprudenza costantemente aggiornata, legislazione, libri in full- text dal 20o7, riviste in full-text dal 1975, Enciclopedia del diritto, Diritto e giustizia;
  • Dottrina e dottrine e La mia Biblioteca WKI, dove possiamo recuperare documentazione UTET, CEDAM, IPSOA: libri in full-text dal 20o7 e riviste in full-text dagli anni ’90;
  • Leggi d’Italia, un portale di documentazione giuridica che offre legislazione aggiornata, codici commentati, giurisprudenza e dottrina, tutti gli archivi sono collegati da link che consentono una facile navigazione attraverso la varia tipologia dei contenuti;
  • CEDCentro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione(Italgiure), contiene giurisprudenza della corte e di altri organi, dottrina e normativa (per la consultazione rivolgersi al Servizio banche dati del Cicu);
  • DOGI, archivio di spoglio di centinaia di periodici giuridici, sviluppato dal CNR, fondamentale per compiere un’estesa ricerca bibliografica;
  • Foro italiano online, versione digitale della prestigiosa rivista, contiene: massime, sentenze, riferimenti bibliografici e articoli di dottrina in full-text a partire dal 1981
  • Lexis Nexis Academic, banca dati di diritto internazionale, contiene centinaia di journals a testo pieno, legislazione e giurisprudenza, soprattutto in riferimento ai paesi di common law

 

La Biblioteca giuridica Antonio Cicu ha predisposto delle guide alle principali banche dati giuridiche, italiane come Dogi, DeJure, Dottrina e Dottrine, Foro Italiano Online ecc.

Oltre alla produzione di materiali di supporto, il Servizio banche dati della Biblioteca organizza corsi settimanali rivolti a studenti, laureandi e dottorandi, con lo scopo di accrescere e consolidare le loro competenze nell’utilizzo di cataloghi e risorse elettroniche, fondamentali in ogni percorso di ricerca (contatti: dipscgiur.banchedati@unibo.it; 051-2099688)

 

Modalità di accesso

L’accesso alle banche dati dell’Ateneo di Bologna è riservato a tutti gli utenti in possesso delle credenziali istituzionali. Al di fuori dalla rete d’Ateneo, le risorse sono consultabili anche dalle proprie postazioni private, mediante installazione del Proxy

Fuori dall’ambito universitario un’importante istituzione che può essere liberamente frequentata e la Biblioteca del Consiglio della Regione, ricca di documentazione di ambito giuridico.

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La lezione

Il/La ricercatore/ice terrà conto delle informazioni precedenti relative alle risorse bibliografiche e, partendo dall’argomento della ricerca, effettuerà uno spoglio dei repertori bibliografici segnalati, stilando un primo elenco di titoli che discuterà con il docente. Sarà così possibile effettuare una ricerca a più ampio raggio sugli argomenti collegati Come indicazioni bibliografiche per richiamare i concetti illustrati durante la lezione si suggeriscono:

  • SIMONET R. e J., Scrivere per ricordare. Come prendere appunti in modo intelligente, Franco Angeli, Milano, 1995 (per coloro che hanno difficoltà a riassumere i testi consultati: da leggere criticamente e adattare allo specifico);


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Studio dei testi e redazione delle schede (schema generale)

Nella sezione dedicata alla redazione delle schede di lettura ci limitiamo a descrivere sommariamente il metodo di lavoro e a illustrare, a titolo esemplificativo, esclusivamente la struttura di questo tipo di scheda. L’utilizzazione di altri tipi di schede verrà trattata a richiesta a lezione (schede e diagramma di flusso), ecc.

 

Lettura e scomposizione logica del testo

La costruzione di un elaborato di carattere giuridico lascia poco spazio alla fantasia. Si deve infatti partire dal dato legislativo, dalla norma, dalla giurisprudenza, dalle elaborazioni della dottrina e costruire su questi elementi il proprio ragionamento logico. Su questa base si potrà e dovranno successivamente sviluppare le proprie riflessioni e argomentazioni, recuperando quegli elementi di originalità che possono certamente avvalersi di considerazioni de jure condendo.

È pertanto necessario procedere alla scomposizione logica del testo esaminato, provvedendo a isolare le diverse argomentazioni, al fine di ricostruire il diagramma di flusso che l’autore ha seguito nella redazione del proprio elaborato. Così operando si conoscerà meglio il pensiero di chi scrive e si potranno utilizzare le considerazioni relative alle diverse problematiche o alle differenti norme.

 

La scheda di lettura

  • Autore e titolo

Bisogna annotare il cognome dell’autore e l’iniziale puntata del nome in lettera maiuscola, seguiti da una virgola, dal titolo dell’opera, sottolineato (per il cartaceo) o in corsivo (per il formato elettronico), dal luogo, dall’anno di edizione e dalla pagina (p.) o pagine (pp.). Questi dati vanno dedotti dal frontespizio se si tratta di un libro od osservando attentamente la prima pagina della rivista o del documento nel quale sono contenuti.

Nel caso in cui si ritenga necessario redigere più schede riferite allo stesso testo si consiglia di fotocopiare la prima (o di trasferire l’annotazione in ogni pagina, se si lavora al computer) dopo avere redatto esclusivamente il punto [1], in modo che ogni scheda contenga l’esatto riferimento al testo al quale le successive annotazioni si riferiscono.

 

  • Le annotazioni

Si consiglia di evitare la redazione di un sunto generale del libro o articolo e di procedere invece a isolare le diverse argomentazioni utilizzate, scomponendo logicamente il testo. Occorre avere cura di annotare in una scheda un solo concetto, corredato dei necessari rinvii ad altre annotazioni quando ciò appare necessario alla comprensione del testo.

È consigliabile redigere la scheda utilizzando un linguaggio proprio e riportando tra virgolette le parole dell’autore quando si ritiene che egli esprima in modo sintetico ed efficace il concetto al quale l’annotazione si riferisce. In questo caso si può anche incollare in fotocopia il testo, se si lavora su supporto cartaceo o copiarlo da altro file o scannerizzarlo.

È altresì necessario annotare nello spazio [2] il numero di pagina del testo al quale la sintesi o il pezzo riportato fa riferimento.

Quando l’autore analizzato ricorre ad un’altra argomentazione, esprime un nuovo concetto, un’opinione su un diverso argomento occorre cambiare immediatamente scheda e continuare ad annotare la sintesi o i brani dell’autore sulla nuova scheda. Il principio essenziale di questo metodo di lavoro è: una scheda, un concetto o argomento.

 

  • Il lemma

Nella parte alta del foglio o della pagina, sul lato destro, si avrà cura di inserire una indicazione sintetica dell’argomento trattato nello spazio [2]. Si dovrà provvedere alla lemmatizzazione della scheda attraverso poche parole.
È consigliabile che in occasione della redazione delle prime schede l’apposizione del lemma avvenga a matita, in attesa di poter successivamente standardizzare i lemmi rispetto agli argomenti trattati, al fine di evitare l’utilizzazione di lemmi solo formalmente differenti riferiti allo stesso soggetto.

 

  • Riflessioni personali

Si avrà cura di tracciare una riga nella parte inferiore della pagina dove è opportuno annotare le riflessioni personali, i rinvii, la bibliografia reperita nel testo oggetto di esame e quant’altro emerge “a caldo” al momento della lettura.

Considerato che il lavoro non è mai continuo e la vostra memoria non è indelebile, nulla vi potrà restituire le preziose impressioni preziose di una prima lettura “a caldo” di un testo se non una loro annotazione.

Se all’inizio del lavoro vi sembrerà di non avere opinioni o considerazioni personali non preoccupatevi. Vi accorgerete che, man mano che procede la lettura dei testi che fanno parte della vostra bibliografia, la lettura si fa più spedita, i concetti e le considerazione degli autori spesso si ripetono, voi divenite più capaci di considerazioni personali, vi viene quasi automatico operare dei collegamenti tra il pensiero dei diversi autori, la norma, le sentenze oggetto del vostro studio.

 

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Organizzazione del materiale e redazione dell’elaborato

Costruzione dell’indice dell’elaborato

Una volta che i lemmi sono divenuti definitivi e riterrete di aver analizzato un numero sufficiente di autori – ascolterete a riguardo l’opinione del docente che vi segue – procederete a raggruppare le schede di lettura per lemmi e redigerete un elenco dei lemmi.
Procederete poi ad ordinare questi lemmi secondo un ordine logico, raggruppandoli per tematiche generali che saranno tante quante pensate che debbano essere i paragrafi del vostro lavoro e distribuirete la trattazione di questi lemmi in tanti paragrafi quanti riterrete necessario.

Un saggio, come un libro, deve tuttavia essere armonico e pertanto vi consigliamo di operare una suddivisione equilibrata, nel rispetto dello sviluppo logico delle vostre argomentazioni, dello sviluppo delle diverse tematiche.

Anche da un semplice controllo del numero di schede di cui disponete in relazione ai diversi lemmi potrete rendervi conto di quali sono gli argomenti in relazione ai quali disponete di poco materiale. Potrete così colmare queste lacune con letture mirate che consentiranno di orientare la vostra ricerca e vi aiuteranno a concludere il lavoro.
Il docente che vi segue potrà verificare se nel vostro spoglio avete omesso di consultare quello o quegli autori essenziali alla trattazione del vostro tema e di fornire gli opportuni riferimenti. Ma è difficile che ciò accada se avrete seguito bene le indicazioni di lavoro.

 

Stesura del testo dell’elaborato

Disponete a questo punto delle sintesi degli scritti degli autori che si sono occupati dei diversi aspetti dell’argomento da voi trattato. Disponete altresì dei vostri appunti personali, delle vostre riflessioni su quanto da loro scritto. Conoscete le esatte indicazioni bibliografiche alle quali fare riferimento nel momento in cui riportate il pensiero di qualche studioso, fate riferimento a una sentenza, a una legge, a un provvedimento amministrativo, ecc. Pertanto non potete commettere alcun errore nella redazione delle indicazioni bibliografiche in nota.

Non vi rimane che rileggere sistematicamente le schede che avrete ordinato seguendo l’indice provvisorio del vostro lavoro e scrivere. Nel farlo avrete cura di distribuire le vostre argomentazioni tra il testo e le note, sviluppando le argomentazioni essenziali nel testo e distribuendo gli approfondimenti, le note critiche e le riflessioni, nonché l’esposizione di tesi contrapposte da parte della dottrina, in nota. Il testo deve essere infatti quanto più possibile snello, lineare, comprensibile, di agevole lettura, senza mancare dei necessari approfondimenti. A riguardo interverrà il docente che segue il vostro lavoro.

Una rilettura del vostro elaborato vi permetterà la redazione dell’indice definitivo e la stesura di una introduzione che può essere anche solamente, ma dignitosamente, l’illustrazione ragionata dell’indice. La vostra padronanza dell’argomento vi permetterà l’eventuale redazione di una parte conclusiva che valorizzerà senz’altro il vostro lavoro.

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Citazioni e note

Norme generali

Il testo va composto nel rispetto delle disposizioni generali impartite. Le note vanno composte a spazio 1 con carattere più piccolo del testo. Quando si riportano nel testo opinioni di altri autori o si inseriscono loro brani o stralci di sentenze, questi vanno citati tra virgolette e occorre sempre indicare la fonte dalla quale si attinge.

Pertanto dopo le virgolette di chiusura della citazione occorre inserire il numero della nota e ripeterlo a piè di pagina, seguito dal relativo riferimento bibliografico. La citazione bibliografica dovrà essere preceduta da Cfr.: oppure v. [sta per vedi], quando si rinvia genericamente al contenuto dell’opera o di pagine specifiche. Quando si riportano passi o frasi contenuti nell’opera a cui si rinvia, tali indicazioni non sono necessarie ed è sufficiente indicare la fonte secondo le modalità descritte dettagliatamente di seguito citando il o i numeri di pagina.

Se il brano riportato nel testo è in lingua straniera è opportuno far seguire in nota la traduzione. Rispettare questa indicazione è obbligatorio quanto si tratti di una lingua poco nota, oppure quando la conoscenza esatta della traduzione riveste particolare valore nell’economia della trattazione. Le citazioni di brani in nota possono essere lasciati in lingua originale.

Le citazioni troppo lunghe appesantiscono il testo e se fatte in nota, danno l’impressione di essere funzionali solo ad aumentare il numero delle pagine. Pertanto è opportuno sostituirle con efficaci e brevi sintesi, accompagnate dal riferimento bibliografico necessario.

Le citazioni bibliografiche seguono regole convenzionali che vanno rispettate perché consentono a tutti di verificare la scientificità di quanto si afferma, di individuare e, se del caso, reperire la fonte. Tra le pubblicazioni in merito più note, segnaliamo

  • LESINA R., Il nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, 2. ed., Zanichelli, Bologna, 1995;
  • NOBILI M., Guida alla tesi di laurea in materie giuridiche e politico sociali, Pàtron, Bologna, 1986.
  • ECO U., Come si fa una tesi di laurea, Bompiani, Milano, 2001.

Poiché non esiste un “manuale di stile” per l’italiano, tra i metodi adottati dalle diverse case editrici esistono molte differenze. Occorre pertanto richiedere a ognuna di esse i rispettivi criteri editoriali e porre particolare cura nel seguire le indicazioni riferite ai casi più frequenti, che daremo sommariamente qui di seguito.

 

Esemplificazione

Quando si cita un autore occorre ricavare i dati dal frontespizio del libro (non dalla copertina).

Se l’autore è citato per la prima volta le modalità di citazione sono diverse a seconda che si tratti di un’opera a sé stante (monografia, manuale) o di uno scritto inserito in un volume o fascicolo che contiene anche lavori di altri autori (miscellanea, articolo di rivista, voce di digesto o enciclopedia, saggio in raccolta di scritti o studi in memoria).

Qualora si tratti di una monografia si deve citare il cognome dell’autore e l’iniziale puntata del nome in lettera maiuscola, seguiti dalla virgola, dal titolo dell’opera (in corsivo), dal luogo e dall’anno di edizione, dal numero della pagina da cui è tratto il riferimento. Se vi sono più edizioni ciò va segnalato utilizzando i numeri arabi seguiti da ed. (es.: 2. ed.) e l’indicazione va posta tra il titolo e il luogo di edizione.

Es.: FINOCCHIARO F., Diritto ecclesiastico, 4. ed., Zanichelli, Bologna, 2000, pp. 45-46

Nel caso di una miscellanea si cita il cognome dell’autore e l’iniziale puntata del nome in lettera maiuscola, seguiti dalla virgola, dal titolo del saggio (in corsivo), da una virgola e dal titolo generale dell’opera (in corsivo), dal luogo di edizione, dall’anno di edizione, dal numero della pagina da cui è tratto il riferimento.

CASUSCELLI G., L’intesa con la Tavola Valdese, in S. Ferrari (a cura di), Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede, il Mulino, Bologna, 1985.

BELLINI P., Libertà dell’uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei, in Aa.Vv. (a cura di), Teoria e prassi delle libertà di religione, il Mulino, Bologna, 1975.

Se l’opera citata è in più volumi il singolo volume deve essere citato con cifra romana, senza farla precedere dall’indicazione vol. e facendola invece seguire dalla virgola.

CASUSCELLI G., (voce) Diritto ecclesiastico regionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, 1990, p. 246 ss.

Se viene citato un articolo apparso in una rivista si riproduce il cognome dell’autore e l’iniziale puntata del nome in lettera maiuscola, seguiti dalla virgola, dal titolo dell’articolo, (in corsivo), da una virgola, dal nome abbreviato della rivista, in corsivo, dal numero o il volume, dall’annata e dalla/e pagina/e.

COLAIANNI N., Il principio supremo di laicità dello Stato e l’insegnamento della religione cattolica, in Foro it., I, 1989, p. 530.

Quando si tratta di citazioni successive alla prima non occorre distinguere tra rinvii a opere monografiche e rimandi a opere contenute in raccolte di saggi o in riviste.

Per fare le citazioni successive alla prima è tuttavia necessario distinguere tra i seguenti casi:

  1. a) la citazione è immediatamente successiva a quella fatta per esteso.

In questo caso si scriverà: Ibidem (in corsivo) e il numero della pagina, se diverso dalla citazione precedente;

  1. b) la citazione non è immediatamente successiva, ma quella citata è la sola opera dell’autore alla quale si fa riferimento. Si citerà il cognome e l’iniziale del nome, seguito dal punto, il tutto in lettera maiuscola, seguito da op. cit. (in corsivo), dalla virgola e dal numero della pagina.

CASUSCELLI G., op. cit., p. 3.

  1. c) la citazione non è immediatamente successiva, e quella citata non è la sola opera dell’autore alla quale si fa riferimento. In questo caso si citerà il cognome dell’autore e l’iniziale puntata del nome in lettera maiuscola, seguiti dalla virgola, da una parte del titolo, da tre punti, dall’abbreviazione cit., da una virgola, dal numero di pagina. La parte di titolo citata dovrà essere tale da far distinguere le due opere l’una dall’altra.

CASUSCELLI G., Manuale, cit., p. 18.

BOTTA R., L’intesa con gli israeliti, cit, p. 21. Si danno poi delle convenzioni relative ai casi seguenti:

Quando il riferimento ad un testo non riguarda una pagina specifica, ma il discorso si svolge in più parti dell’opera l’indicazione della pagina va sostituita dalla parola passim (in corsivo).

CASUSCELLI G., Manuale , cit., passim.

Se il riferimento bibliografico riguarda l’insieme di un articolo o uno scritto contenuto in una miscellanea bisogna indicare il numero di pagina iniziale e quello finale del testo al quale ci si riferisce.

Se la citazione riguarda pagine tra loro contigue si scriverà: p. 25 ss.

Oppure si citeranno la pagina iniziale e quella finale unite da un tratto.: p. 25-27.

Se si vuole rafforzare il riferimento bibliografico si scriverà dopo la prima citazione:

… nello stesso senso vedi anche … (si citano di seguito gli altri autori).

Se si vogliono mettere a confronto tesi di diversi autori si scriverà:

In tal senso vedi: BOTTA R., Manuale, cit., p. 117. Contra FINOCCHIARO F., Diritto ecclesiastico, 4. ed., Zanichelli, Bologna, 1995, p. 36.

L’annata o il volume della rivista vanno indicati in cifra romana; solo se l’annata non corrisponde al volume dovranno essere indicati l’una e l’altro con abbreviazione. L’anno solare della pubblicazione va indicato in cifre arabe.

LO IACONO P., La rilevanza dei simboli religiosi nel campo economico e commerciale: il marchio e la pubblicità (Traendo spunto dagli Accordi spagnoli con ebrei ed islamici), in Il Diritto Ecclesiastico, CVIII, 1997, 1, pp. 152-222

Può succedere di non riuscire a reperire un testo del quale si conosce tuttavia l’importanza. In questo caso, se si dispone di un’altra fonte nella quale viene riportato il pensiero o le parole dell’autore desiderato, va fatta una citazione indiretta, invece di dare per buona la citazione riportata che potrebbe anche essere errata in tutto o in parte.

Vedi: BOTTA R., L’intesa con gli israeliti, in QDPE, IV, 1987, p. 19, oggi in BOTTA R., Manuale, cit., p. 23.

 

Riviste di Diritto Ecclesiastico Italiano: 

Per il Diritto Ecclesiastico le riviste italiane più importanti sono:

  • Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica,  settimanale (Unimi) (statoechiese.it)
  • Il Diritto Ecclesiastico, 1890-, antica rivista della materia alla quale hanno collaborato tutti i più illustri studiosi del Diritto Ecclesiastico;
  • Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, nata nel 1984, con gli anni si è arricchita passando da un unico volume annuale a tre. Il primo volume è normalmente dedicato ai saggi, il secondo alla documentazione normativa, il terzo alla giurisprudenza opportunamente commentata.
  • Daimon (numero IV dei Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica), dedicata al diritto comparato delle religioni.
  • Diritto & religioni, 2006 -. Rivista pubblicata da Luigi Pellegrini editore, Cosenza
  • Rivista Trimestrale di Diritto pubblico (RTDP)

 

Tra le riviste italiane più facilmente reperibili afferenti la materia ne segnaliamo alcune, fornendo il titolo e, tra parentesi, l’abbreviazione di solito utilizzata:

  • Apollinaris(Apo)
  • Aggiornamenti Sociali (AS)
  • L’amico del clero(AmCl)
  • Bollettino della società di studi valdesi (BSSV)
  • La civiltà cattolica(CC)
  • Com-Nuovi tempi (CNT)
  • Concilium (Con)
  • Coscienza e libertà (C.&L.)
  • Diritto di famiglia e delle persone (Dir.fam.)
  • Ephemerides iuris canonici- nuova serie (EIC)
  • ExLege (E.L.)
  • Fides et Libertas(F. L?
  • Forum Canonicum(F. C.)
  • Humanitas (Hum)
  • Ius (Ius)
  • Ius Ecclesiae (IE)
  • Iustitia (Iust)
  • Monitor Ecclesiasticus (ME)
  • Protestantesimo (Pro)
  • Quaderni di Diritto Ecclesiale (QDE)
  • Il regno-attualità(Reg)
  • Testimonianze (Tes)
  • Il Tetto (Tet)
  • Vita e pensiero (VP)
  • Veritas et Jus (V. J.)
  • Religione e scuola (RS)
  • Rivista Giuridica della Scuola (RGS)

Ulteriori indicazioni per la consultazione delle altre riviste inerenti il Diritto Ecclesiastico o particolari ricerche saranno date ai/alle laureandi/e nella lezione a loro dedicata. Essa comprenderà tra l’altro anche una esercitazione pratica sull’individuazione dei lemmi e sulle metodiche di consultazione bibliografica, ai fini di consentire allo/alla studente/essa la costruzione di una prima bibliografia.

 

Alcune tra le riviste più importanti in lingua straniera

 

Raccolte di tipo codicistico:

  • Vv., Fonti normative di Diritto Ecclesiastico, (a cura di) G. Barberini, e M. Canonico, Giappichelli, Torino, 2012.
  • Vv., Codice di Diritto Ecclesiastico, (a cura di) P. Moneta, La tribuna, Piacenza, 2012.
  • Vv., Dalla C.S.C.E. alla O.S.C.E. Testi e documenti, (a cura di) G. Barberini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995.
  • Vv., Codice di Diritto Ecclesiastico, (a cura di) R. Botta, Giappichelli, Torino, 1997.
  • BERLINGÒ S., CASUSCELLI G., Codice del Diritto Ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 2010.

 

Per il quadro normativo precedente al 1984:

  • Vv., Codice Ecclesiastico, (a cura di) A. Bertola e A. C. Jemolo, CEDAM, Padova, 1937.
  • DEL GIUDICE V., Codice delle Leggi Ecclesiastiche, Milano, Giuffrè, 1952 (e relativo aggiornamento del 1956)

 

Per il Diritto Canonico:

  • Vv., Codice di Diritto Canonico. Testo ufficiale e versione italiana, Roma, Unione editori cattolici italiani,1983.

 

Come si è detto una particolare tutela è assicurata alla libertà religiosa dal diritto internazionale. A riguardo, oltre alle opere segnalate, vedi:

  • Codice internazionale dei diritti dell’uomo, a cura di M. Scalabrino, Milano, Piola, 1991

 

Relativamente a materie di particolare interesse per il Diritto Ecclesiastico:

  • Codice dei beni culturali di interesse religioso, a cura di M. Vismara Missiroli, Milano, Giuffrè, 1995.
  • Il codice dei beni culturali e del paesaggio: commento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche / a cura di Marco Cammelli ; con il coordinamento di Carla Barbati, Girolamo Sciullo. – Nuova ed., Bologna : Il mulino, 2007
  • Codice del diritto allo studio negli istituti di istruzione confessionale, a cura di F. Freni, Milano, Giuffrè, 1995
  • Codice dell’assistenza spirituale, a cura di P. Consorti e M. Morelli, Milano, Giuffrè, 1993

 

Per gli studenti che scelgono una tesi di tipo comparatistico si fa notare che raccolte dello stesso tipo esistono anche in altri paesi. Si segnala ad esempio e per la completezza:

  • Vv., Leyes Eclesiásticas del Estado, (a cura di) J. M. Contreras Mazario, Pamplona, 1994.

 

Indicazioni relative agli altri paesi saranno fornite agli interessati direttamente dal docente.

 

Risorse on-line, siti web dedicati:

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SITI (COIS)

LIBERTA’ RELIGIOSA E DIRITTI UMANI (LICODU)

OSSERVATORIO DELLE LIBERTA’ RELIGIOSE (OLIR)

 

A cura di: Prof. Giovanni Cimbalo, Prof.ssa Federica Botti

Revisione e aggiornamento a cura della Dott.ssa Claudia Rivi

© 2014

Chiarimenti riguardo finanziamenti a scuole private

Posted by on Novembre 26, 2013 in Discussioni libere | 3 comments

Buonasera,
volevo chiedere dei chiarimenti riguardo l’excursus legislativo sui finanziamenti alle scuole private: a lezione è stato detto che, poiché la competenza in merito è regionale, col tempo si son creati due modelli di riferimento, uno emiliano, per cui vengono conferiti dei finanziamenti alle scuole private che rispettino determinati requisiti culturali; l’altro lombardo, che prevede l’assegnazione di buoni scuola alle famiglie.
A livello nazionale, con la legge 62/2000 sarebbe stato previsto un finanziamento alle scuole, tramite il “sistema delle convenzioni”. Per cui, le regioni che adottano il modello “lombardo”, usufruirebbero di un doppio finanziamento, cioè uno alle scuole (dallo stato) e uno alle famiglie (dalla regione)

La mia richiesta di chiarimenti riguarda proprio il questo sistema e, soprattutto, il testo della sopracitata legge (di cui rimando al link http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlpar3.html ), che all’art 9 recita:

” […] 9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. […]”

Si parla di borse di studio, quindi di finanziamenti alle famiglie. Pertanto sembrerebbe più un adeguamento a livello nazionale della norma della regione Lombardia.
È così?

Grazie per l’attenzione.
M.A.

Ohio: rimozione di un quadro raffigurante Gesù da una scuola pubblica

Posted by on Ottobre 30, 2013 in Discussioni, Discussioni libere, Elaborati | 0 comments

Buongiorno a tutti,

vorrei porre alla vostra attenzione questa vicenda accaduta non molto tempo fa in Ohio, USA.

Due Associazioni Atee hanno ottenuto la rimozione di un dipinto raffigurante Gesù Cristo da una scuola pubblica in Ohio, inoltre la scuola è stata anche condannata a pagare un indennizzo di 95000 $ alle due associazioni.
Le due associazioni sostenevano l’incostituzionalità della presenza di simboli religiosi all’interno della scuola.
Dal canto suo la scuola ha fatto sapere che:
–       Nessuno studente né insegnante si era mai lamentato della presenza del quadro
–       Il dipinto era in un’aula non accessibile a tutti ed era appeso insieme ad altri quadri raffiguranti altri personaggi storici.

Questi sono due link dove trovate narrata la vicenda:

http://www.nocristianofobia.org/ohio-95mila-dollari-di-multa-per-un-ritratto-di-gesu-appeso-in-una-scuola-pubblica/

http://apocalisselaica.net/varie/ateismo-anticlericalismo-e-libero-pensiero/usa-via-gesu-dalla-scuola-pubblica?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ApocalisseLaicaPrimaPagina+%28Apocalisse+Laica%29

A questo punto mi domando:
a)      Quanto è giusta la rimozione?
b)      Quanto è giusto l’indennizzo?

Riguardo al punto A qui non si parla come in Italia di un simbolo (come il crocifisso), ma di un quadro, cioè di un qualcosa che ha un valore artistico che è un qualcosa che va oltre il contesto religioso. Inoltre il quadro non era appeso solitario, ma in un contesto di raffigurazioni di personaggi storici e, a quanto io so, è  comunemente accettata l’esistenza di Gesù come personaggio storico.

Riguardo al punto B non mi sembra che vi siano gli estremi per un così alto indennizzo. Trovo che la rimozione del quadro sia sufficiente a riparare l’eventuale turbamento psicologico causato dalla visione di un quadro.

Voi che ne pensate a riguardo?

Testo elaborato e redatto da Luca Gavioli


Chiarimento sui patti lateranensi

Posted by on Ottobre 22, 2013 in Discussioni libere | 2 comments

Vorrei un chiarimento per quanto riguarda le modifiche dei patti lateranensi: se manca l’ accordo tra stato e chiesa per la modifica dei patti cosa succede ? Inoltre , nel matrimonio coram solis testibus, i nubendi  manifestano semplicemente la volontà di sposarsi dinanzi ai testimoni ?

“Studente ignoto”

Sentitevi liberi di intervenire