Sentenza n° 44 del Tribunale di Verona dicembre 1999
Nel caso di specie la ricorrente , cheiede che il nome Immacolata (datogli alla nascita) venga modificato con il nome proprio di Claudia. In quanto , lei non riconoscendosi nel nome cattolico impostole , ha sempre usato l’altro. Questo e’ dovuto al fatto che lei sente estraneo il nome Immacolata , perche’ in contrasto con i suoi orientamenti politici e religiosi.
Il giudice dichiara inammissibile e infondato il ricorso. In quanto si l’ordinamento conosce, nel testo unico dello stato civile (.:d. 1 238/1939), la possibilità di cambiamento del prenome, ex artt 166/167. Facendo notare che e’ possibile cambiare il nome ex art 166 se questo contenga elementi ”ridicoli o vergognosi o che recano offesa all’ordine pubblico, al buon costume o al sentimento religioso”. Affermando che nessuna di queste ipotesi ricorre , poiche’ il prenome Immacolata , e’ largamente riconosciuto dalla comunita’ e molto diffuso , per qui non reca pregiudizio o offesa alla persona che lo porta.
La ricorrente lamenta che le viene negata la liberta’ di coscienza ex art 19 Cost. L’argomentazione non fa causa,in quanto la M. afferma che il divieto dell’individuo nel mutare il nome , e’ nell’interesse pubblico. In quanto se ci fosse una liberta’ nel cambiare il nome verebbe leso l’interesse colettivo nel riconoscere i componenti della comunita’. Il giudice , da ultimo mette in risalto che nel nostro costume e’ molto frequente l’uso dello pseudonimo ex art 9 c.c che viene tutelato ai sensi dell’art 7 c.c.
A mio parere , in questa sentenza vengono messi in contrasto alcuni interessi. Come quello dell’interesse individuale e quello dell’interesse colettivo , che come si puo’ notare in questa sentenza prevale l’ultimo. Secondo me poteva esserci un bilanciamento tra i due , e cioe’ aggiungere al nome Immacolata anche il nome di Claudia. In quanto si l’art 6 del c.c prevede ”il divieto di cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e nelle forme previste dalla legge”, ma in questo caso la ricorrente ex art 166 sentiva il nome impostole alla nascita lesivo alla propria coscienza per qui (vergognoso e ridicolo). Il giudice , rispettando sempre ex art 166 e art 6 c.c avrebbe potuto apportare un aggiunta al nome . Cosi’ l’interesse pubblico di riconoscimento dell’individuo non sarebbe stato ”leso”, e la donna avrebbe potuto usufruire del proprio diritto al nome e alla liberta’ di coscienza ex art 19 Cost. In quanto come sappiamo in Italia e’ presente la liberta’ religiosa, ma anche la liberta’ di non credere sempre deducibile dall art. 19 Cost. Per qui , se una persona vede nel nome impostole alla nascita come lesivo della propria integrita’ e della propria liberta’ di scegliere ,fin dove puo’ essere ”giusto” il divieto di fare aggiunte o cambiare il nome come da art 6 c.c e da dove puo’ essere considerato un danno alla persona stessa? In ultima istanza richiamo l’art 9 c.c a qui fa riferimento anche il giudice,”lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7”. Questo art. puo’ essere visto come una tutela per quelle persone come la nostra ricorrente che preferiscono un altro nome a quello attribuito, ma rimane comunque uno pseudonimo e non il proprio nome che riconosciuto anche negli atti civili. Quindi , io non affermo che ci debba essere una liberta’ incondizionata nel cambiare il nome o fare aggiunte, ma almeno che questo sia possibile quando la persona lo sente come offensivo e che non rispecchia la propria personalita’. Sostengo questa mia tesi , riportando anche l’art 2 Cost. dove si afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo( e il nome lo e’) , sia come SINGOLO sia nelle formazioni sociali (come sostenuto dal giudice) dove si svolge la sua PERSONALITA’. Riporto anche l’art 3 della costituzione , c.1 , ”tutti i cittadini hanno pari dignità sociale…senza distinzione… di religione, di opinioni politiche”. Qui invece la dignita’ della persona viene leso in quanto prevale l’interesse pubblico.
Ritengo quindi , che il giudice del Tribunale di Verona , abbia riportato delle giustificazioni insoddisfacenti e non esaustive , per poter giustificare la non ammissibilità del ricorso.
Commento di uno studente