Sentenza n. 44 del 1 dicembre 1999
La sentenza n. 44 del 1 dicembre 1999 riguarda il ricorso di cui è stato investito il Tribunale di Verona proposto dalla ricorrente per il cambiamento del prenome da Immacolata a Claudia perché da lei ritenuto incompatibile con i propri orientamenti ideali e politici.
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile ed infondato adducendo a sostegno della motivazione due ordini di ragioni:
a) è riconosciuto nell’ordinamento l’interesse dello Stato all’immutabilità del nome a cui corrisponde il divieto dell’individuo di modificare arbitrariamente il proprio nome per l’esigenza della collettività di poter riconoscere un individuo sempre con lo stesso nome.
b) il caso in questione non si considera rientrante nelle ipotesi previste dall’art. 166 che consente la rettificazione degli atti di nascita quando contengono nomi ridicoli o vergognosi o che recano offesa all’ordine pubblico, al buon costume o al sentimento religioso.
Da ultimo, il giudice rileva l’importanza e la diffusione che ha assunto nell’ordinamento italiano l’uso dello pseudonimo di cui all’art. 9 c.c., a cui può rifarsi la ricorrente.
Dalla sentenza emerge come il principio dell’immutabilità del nome non sia assoluto, ma al contrario ceda di fronte a nomi capaci di ledere la sfera personale del soggetto perché ridicoli o vergognosi ed il sentimento pubblico perché contrari “all’ordine pubblico, al buon costume o al sentimento religioso”.
Il riferimento di contrarietà al sentimento religioso consentirebbe alla ricorrente di modificare il prenome perché in contrasto con i propri orientamenti ideali, tuttavia il sentimento religioso a cui si rifà l’articolo è da intendersi come il sentimento della collettività e non del singolo; nell’ipotesi contraria si potrebbe assistere a molteplici cambiamenti legati a possibili conversioni da un credo religioso all’altro.
Oltre ai casi previsti dall’art. 166, l’ordinamento italiano consente il cambiamento del nome in alcuni casi espressamente disciplinati dalla normativa esistente (es. cambiamento del cognome in seguito a matrimonio o modifica del prenome dopo l’esecuzione di un’operazione di cambiamento di sesso da parte del soggetto), per questo non è configurabile un diritto soggettivo al cambiamento del nome nell’ipotesi prospettata dalla ricorrente.
Affermato il divieto per l’individuo di modificare arbitrariamente il proprio nome nei casi in cui non sussistano ben individuate ragioni, costituisce un’interferenza nella sfera del singolo individuo l’affermazione del giudice per cui un soggetto “non può essere offeso dalla attribuzione del nome Immacolata, ricevendo invece in tal modo riconoscimento e omaggio, per il tributo portato alla divinità il cui credo è il più diffuso nella collettività nazionale, oltreché riconosciuto dallo Stato con i patti lateranensi prima e con il nuovo “Concordato” più di recente”, poiché si entra nel merito di questioni private e personalissime.
Commento di uno studente
Correzione e commento del Prof. Cimbalo