Commento sulla sentenza 44/1999 del Tribunale di Verona
Letta la sent. 44/1999 del Trib. di Verona, vorrei rivolgere il mio commento soprattutto ad un passaggio del ragionamento del Tribunale in questione.
La ricorrente fa riferimento all’art.166 del t.u. , in cui si dice sia possibile rettificare l’atto di nascita nei casi di nomi ridicoli, vergognosi, che recano offesa all’ordine pubblico, buon costume o sentimento religioso.
Ora, credo che quando sia in discussione il sentimento religioso, questo sia riferibile al soggetto come persona, individuo a sè e non come lo intende il Tribunale, cioè un sentimento collettivo.
Situazioni come quella della pratica di un culto possono essere considerate situazioni in cui l’individuo svolge un comportamento all’interno di una comunità religiosa; ma questioni come quella del nome e del sentimento religioso, specialmente se abbinate, sono riferibili strettamente ad una persona in quanto tale.
Il nome deve poter rappresentare un soggetto, questo deve potersi identificare in esso e nel caso di specie non sembra esserci questo presupposto così banale.
Il giudice parla inoltre del nome riferito alla divinità come “omaggio” di cui la ricorrente dovrebbe essere grata; tuttavia, se questo sia da considerarsi omaggio o meno dovrebbe essere una scelta della sola ricorrente.
Personalmente questo giudizio sembra in toto un giudizio di parte cattolica credente e non oggettiva.
I motivi riportati dalla ricorrente sembrano avere un certo peso, soprattutto perché si parla di temi tutelati come nome e sentimento religioso, che in questo caso sembrano non ricevere tutela.
Commento di uno studente