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COMMENTO SENT. N°44/99 Tribunale di Verona

Avendo letto la sentenza del 1999 n°44, posso affermare di non condividere le motivazioni che hanno spinto il giudice del Tribunale di Verona a rigettare la richiesta della signora Immacolata di cambiare il suo nome con quello di Claudia.

Infatti, io credo che la Donna avesse tutto il diritto di ottenere la modifica del proprio nome considerando la sussistenza, nel nostro ordinamento, del principio di laicità.

La laicità come principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano implica il diritto a mantenere un proprio e personale spirito di pensiero insindacabile; spirito di pensiero che, in questo caso, risultava leso e ridicolizzato dal prenome imposto alla signora.

Essendo quella del nome una scelta legata alla volontà dei genitori al momento della nascita del soggetto, ritengo che debba essere garantita a questo la possibilità di ottenerne una modifica nel caso in cui si senta leso, offeso o ridicolizzato a causa di determinate scelte o credenze personali intraprese in seguito (ex art 166 rd. 1238/39). Nel caso in questione, la Donna si era dichiarata non credente e in quanto tale reputava il nome Immacolata, nome strettamente connesso alla religione cristiana, motivo di ridicolizzazione e di vergogna.

Non riesco a condividere l’interpretazione che il giudice ha dato dell’art 166 rd. 1238/39 dicendo che affinchè un nome venga modificato questo debba ledere il sentimento religioso della collettività e non del singolo; in questo caso, infatti, il presupposto alla modifica del prenome sarebbe potuto essere quello del senso di vergogna che la donna, in quanto laica, provava ogni qualvolta venisse chiamata.

Ho reputato offensiva l’affermazione del giudice nel momento in cui ha suggerito alla donna di servirsi di uno pseudonimo per sostituire il prenome così poco gradito; infatti, è noto che lo pseudonimo, pur avendo una funzione identificatrice, possieda un carattere meramente eventuale ed accessorio e, in quanto tale, non è qualificabile alla stregua del nome civile.

Vorrei infine aggiungere che mi sento di dover criticare il ragionamento attuato dal giudice del Tribunale di Verona che ha preferito tutelare l’interesse della collettività a riconoscere e identificare un soggetto, al diritto del singolo a non sentirsi deriso a causa del prenome che gli è stato attribuito.

Commento di uno studente

Correzione e commento del Prof. Cimbalo


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