Scarica Adobe Flash Player

Commento sentenza n° 44/1999

La signora Immacolata , dopo aver raggiunto coscienza del proprio credo, si proclama non credente e chiede la modifica del proprio nome impostole alla nascita in quanto richiama la religione cattolica, confessione  che la ricorrente ritiene incompatibile con  i  propri orientamenti ideali  e religiosi. Il giudice rigetta però la questione adducendo argomenti che, a mio parere, risultano ancorati ad una interpretazione restrittiva ( e, oserei dire, arcaica) dei principi fondamentali che tutelano la persona all’interno di uno Stato che “GARANTISCE i diritti inviolabili dell’uomo sia come SINGOLO sia nelle formazioni sociali  ove si svolge la sua PERSONALITA’” (art 2cost) . Le argomentazioni del  giudice violano palesemente alcuni principi supremi dell’ordinamento giuridico ,tra cui la laicità dello  stato e l’identità della persona (qui intesi nella dimensione psichica e nel diritto di autodeterminazione). Spostando l’analisi sul piano del diritto sostanziale, egli non  fa un corretto uso della legislazione vigente: nessuna norma dell’ordinamento giuridico dichiara che il credo della religione cattolica sia  il più diffuso sul territorio nazionale e che costituisce “tributo alla divinità” avere un prenome che richiami il culto in questione. Inoltre l’art 1 del Concordato dispone che non è più in vigore lo Statuto del regno di Sardegna che elevava la religione cattolica a religione di Stato.

Il sentimento religioso prima di trovare terreno nella dimensione esterna, è un atteggiamento psichico che plasma e forma la personalità e l’identità dell’individuo. Negare o limitare tale dimensione (nel caso in esame  “diritto a non credere”) significherebbe ledere quella componente che contraddistingue ogni individuo e che gli permette di  agire e instaurare relazioni sociali di conseguenza. La signora Immacolata, avendo provato che nella sua vita privata e di relazioni usa costantemente un altro prenome, ha dimostrato che l’utilizzo di un nome non afferente alla religione cattolica  le permette di dispiegare la propria identità nel tessuto sociale : l’immodificabilità del nome, a mio avviso, non può essere elevata a pubblico interesse poiché il riconoscimento di un individuo incomincia  in primis dal soggetto agente che , se non riesce ad individuare la sua componente identitaria per mezzo di una religione, ha il diritto di modificare il proprio prenome conferendo ad esso funzione individuante.  Tale discrezionalità concessa al soggetto non può però essere portata oltre il segno: il cambiamento del nome deve essere sorretto da valide ragioni  che segnano intensamente la sua percezione all’interno della società o di una confessione religiosa. Ritengo quindi che alla signora Immacolta dovesse essere concesso il diritto alla modificazione del proprio prenome per le ragioni sopra esposte.

Elaborato di uno studente

Correzione e commento del Prof. Cimbalo


Leave a Reply