Sostentamento del clero
Per meglio comprendere l’attuale sistema di “remunerazione” del ministro di culto è opportuno esaminare l’evoluzione della disciplina, a partire dal 1855.
Con la legge 29 maggio 1855 venivano fissate le modalità, e le voci che concorrevano a costituire la somma destinata al sostentamento del parroco. Quest’ultimo amministrava i “benefici” (cioè una dotazione patrimoniale composta da tutti i beni facenti capo a quella determinata parrocchia) dai quali fruttava la somma destinata al sostentamento. Nel caso in cui questa quota fosse stata insufficiente al soddisfacimento delle esigenze dell’ecclesiastico, sarebbe allora intervenuto lo Stato tramite il cosiddetto supplemento di congrua. Quello statale era un intervento che scaturiva in via sussidiaria (nonché subordinata, per quanto riguarda la sua determinazione in termini meramente numerici, e quindi economici) rispetto alla rendita da patrimonio beneficiale.
Questo sistema fu criticato per il fatto che secondo alcuni creava un grande dislivello, e determinasse l’esistenza di un clero ricco ed uno povero. In realtà però, se si tiene conto del fatto che nel 1979 fu individuato il livello remunerativo sufficiente (e quindi minimo) di un ecclesiastico nella quota di 1.800.000 L, è facile rendersi conto che esiste un gap, ma esso si innesca in un contesto già di per sé privilegiato, dalla base. Perciò potremmo al limite parlare di un “clero abbastanza ricco”, ed uno “estremamente ricco”.
In ogni caso le critiche a questo sistema sono pervenute anche dall’interno delle gerarchie del sistema ecclesiastico. Nel 1962 (e fino al 1965) Giovanni XXIII convocò il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel quale si stabilisce che il sostentamento del clero debba avvenire attraverso l’auto-governo delle risorse (ecclesiastiche), e senza l’ausilio statale.
Proprio in questi anni si sentì l’esigenza di aggiornare il concordato del 1929, ormai antico nelle sue previsioni, e così fu stipulato un ulteriore concordato nel 1984, in seguito al quale fu emanata la legge 222/1985.
La nuova disciplina prevedeva una diversa organizzazione delle risorse. La Conferenza Episcopale Italiana creò un ente con personalità giuridica: l’Istituto Centrale per il sostentamento del Clero, che fa capo ai vari Istituti Diocesani per il sostentamento del Clero, dislocati a livello territoriale. A questi ultimi istituti è trasferita la proprietà dei vecchi benefici (estinzione dei benefici, trasferimento peraltro, a differenza della regola generale, esentasse).
In seguito a questo provvedimento c’è uno spostamento del baricentro della fonte erogatrice della remunerazione: dall’amministrazione diretta del parroco, alla gestione accentrata. Il funzionario religioso quindi è remunerato direttamente dal competente Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero. Può però verificarsi il caso che tale Istituto non abbia fondi sufficienti per far fronte a questo tipo di spese. E’ così che entra in campo l’Istituto Centrale, che come detto è subordinato alla CEI. Questa reperisce fondi tramite le oblazioni e le entrate derivanti dall’otto per mille, ricavata dalla preferenza (anche se non è sempre così) di tutti coloro che redigono e determinano l’imponibile IRPEF. Parte dell’otto per mille ricevuta dalla Chiesa è quindi destinata al sostentamento del clero tramite passaggio di tali quote, dalla Conferenza Episcopale, all’Istituto Centrale per il sostentamento del Clero. Questo quindi opera in via sussidiaria rispetto ai vari Istituti Diocesani alla remunerazione dei ministri di culto. Quindi non è corretto affermare che lo Stato “stipendi” parte degli ecclesiastici. In realtà c’è questo tipo di meccanismo, appena illustrato, in base al quale parte delle destinazioni dell’otto per mille vengano impiegate a tale scopo.
Comunque, tralasciando queste osservazioni, ponendoci nell’ottica del ministro di culto, e del rapporto da cui scaturisce la sua remunerazione, è opportuno osservare che il suo corrispettivo prenda volutamente il nome di “remunerazione”, non di salario, per la volontà di non porre l’accento sulla patrimonialità del rapporto stesso (contrariamente a ciò che accade nelle altre confessioni, nelle quali i ministri di culto sono assunti come lavoratori subordinati nei confronti della comunità religiosa).
Infine, tornando al cattolicesimo, il ministro, la cui remunerazione sia ritenuta insufficiente dallo stesso, può ricorrere alternativamente alla giurisdizione statale, o a quella canonica.