Riflessione sull’Art.7
Pensavo di aver capito bene il rapporto articolo 7 della costituzione – resto della costituzione, ma riguardando le slides ho visto che non mi è del tutto chiaro, quindi le volevo chiedere se può darmi delucidazioni in merito.
Io penso più o meno funzioni così: l’articolo 7 da copertura costituzionale ai patti ( e ai successivi accordi di villa madama), nel senso che questi non possono essere modificati unilateralmente dallo stato con legge ordinaria, ma devono essere modificati bilateralmente, con la chiesa, recependo poi con legge il contenuto dei nuovi accordi. L’unico modo per modificarli unilateralmente sarebbe modificare la costituzione ex articolo 138.
I contenuti degli accordi non possono essere scalfiti da leggi unilaterali successive ma non possono a loro volta andare contro i principi supremi della costituzione, l’essenza stessa della costituzione.
Possono però andare contro norme specifiche della costituzione se non vanno contro i principi supremi? Mi pare di aver capito di sì.
Matricola #621870
Siete tutti invitati ad intervenire sulla riflessione
Ho posto la domanda alla professoressa Botti, che ha confermato come, nel caso, che la normativa dei patti può derogare a norme specifiche della costituzione, il tutto però nel rispetto dei principi supremi – se infatti la corte costituzionale dovesse trovare questa falla, dovrebbe procedere a rilettura costituzionalmente orientata della norma (ne cambierebbe solo l’applicazione pratica, non il testo in sè).
Con calma matte