Art. 19 Cost.
Il soggetto dell’art. 19 è Tutti, quindi non solo i cittadini, ma tutti coloro che si trovano sul territorio italiano, ergo la popolazione e non solamente il popolo. L’art 19 tutela la libertà religiosa individuale, a differenza di altre libertà costituzionali, ha come destinatari Tutti quindi chiunque si trovi all’interno del territorio dello Stato, anche i non cittadini con un’apertura piena di ogni cultura, etnia, razza e senza condizione di reciprocità.
La norma è solitamente riferita all’esercizio individuale della libertà religiosa ,essendo il profilo collettivo tutelato dagli artt.7,8,20,tuttavia essa ne garantisce anche l’esercizio in forma associata, quindi sono da ritenersi destinatari anche i soggetti collettivi. Tale facoltà comporta la libertà di dichiarare l’appartenenza a questa, a quella o a nessuna confessione senza che da ciò scaturisca alcuna conseguenza e le norme statali non potrebbero mai obbligare nessuno ad appartenere ad alcun organismo confessionale. La facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa si lega infine, come si analizzerà più diffusamente in seguito, al tema del trattamento dei dati personali idonei a rivelare l’appartenenza confessionale di un individuo, recentemente regolato dal Codice della Privacy; la facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa(libertà di proselitismo). La libertà di propaganda non è altro che uno sviluppo logico ed un ampliamento necessario del diritto dell’individuo di professare le proprie convinzioni religiose: essa potrà effettuarsi, dunque, “nelle sedi di culto e al di fuori di tale ambito mediante libri o attraverso altri mezzi, con argomentazioni motivate o con asserzioni immotivate, in forma idonea a consentire o a non consentire il dialogo con gli avversari chi la pensa diversamente, mediante l’esaltazione della propria fede religiosa o, viceversa, attraverso la negazione del fondamento dogmatico della fede altrui”; la facoltà di esercitare atti di culto, in pubblico o in privato.
La tutela dell’esercizio privato del culto comporta che i pubblici poteri non possano impedire lo svolgimento di atti culturali cultuali in luogo privato e debbano tutelare il libero esercizio di tali atti contro indebite ingerenze di soggetti privati.
L’esercizio in pubblico del culto comporta l’esistenza di un diritto soggettivo, in capo ai fedeli di tutte le confessioni, di aprire luoghi destinarti a tale scopo (chiese, moschee, sinagoghe, ecc…) nel rispetto della legislazione edilizia ed urbanistica e dei piano regolatori.
L’interpretazione sistematica dell’art 19 mette in evidenza come tutti i diritti garantiti dalla Carta (di riunione, di associazione, di libera manifestazione del pensiero, di insegnamento, di circolazione e soggiorno) possano essere esercitati in funzione della libertà religiosa e alle norme della Costituzione si aggiungono per rimando dell’art 117 le norme della CEDU, purché non contrastino con una qualsiasi disposizione formalmente costituzionale dell’ordinamento italiano. La precisazione è opportuna considerato il fatto che per certi aspetti le garanzie CEDU, così come interpretate, risultano fornire una tutela più limitata di quella offerta dall’art 19 della nostra carta.
La tutela della libertà religiosa si rafforza anche grazie al principio di uguaglianza formale senza distinzione di religione ex art 3.e inoltre nella prospettiva di uno Stato sociale che tutela anche la uguaglianza sostanziale, la libertà di religione non rileva solo come negativa (non ingerenza del potere statale) ma anche come libertà positiva, ossia libertà di realizzare le condizioni e di utilizzare gli strumenti necessari al suo esercizio: per questo è necessario occorre l’impegno dello Stato a predisporre i mezzi necessari al suo effettivo esercizio.
Per esercitare il culto le confessioni e i credenti devono poter disporre di spazi idonei a svolgere tale attività.
Ne deriva l’obbligo per lo Stato non solo di consentire ma anche di facilitare la disponibilità di edifici di culto in quanto in essi si esercita una attività delle formazioni sociali a carattere religioso.
La libertà religiosa è inoltre un diritto fondamentale ed inviolabile della persona ex art 2 (fattispecie aperta) pertanto è considerato indisponibile (oltre che intrasmissibile ed imprescrittibile) ed è inoltre un diritto soggettivo perfetto, azionabile dunque nei confronti di un altro soggetto dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria anche contro la P.A.. Si ritiene pure che la compromissione dell’esercizio del diritto, in quanto fondamentale sia suscettibile di causare danno esistenziale (morale).
Si è parlato a riguardo del diritto di libertà religiosa, di libertà privilegiata sia perché vi è una ridotta previsione di limiti interni sia perché sempre sembra rafforzare delle libertà già coperte da altri diritti costituzionali. In realtà la sua apposita previsione normativa si giustifica principalmente in base a ragioni di carattere storico e di opportunità politica e per la sua l’intrinseca suscettibilità del fattore religioso di generare conflitti sociali, non vi sono inoltre ragioni di escludere limiti esterni derivabili dal dettato costituzionale, qualora vi sia esigenza di bilanciamento tra più diritti costituzionali.
Dell’art 19 è stata data una interpretazione estensiva che vi include non solo il diritto di esercitare liberamente la propria religione ma, come ha avuto modo di specificare la Corte, anche il diritto di non credere. Si tutelano dunque anche le posizioni di ateismo, indifferentismo, agnosticismo, che altro non sono che diverse risposte alla medesima domanda, la Corte Cost. ha infatti specificato come l’art 19 non tuteli solo la fede ma anche le opinioni religiose.
L’art 19 stabilisce in forma espressa un solo limite interno all’esercizio del culto, disponendo che i riti non devono essere contrari al buon costume, la restrizione è frutto di una chiara scelta del costituente diretta ad escludere qualsiasi forma preventiva di controllo connesse alla tutela dell’ordine pubblico e quindi a non consentire più l’esercizio discrezionale e preventivo dei poteri di polizia come invece previsto dalla legislazione pregressa. Il concetto di buon costume al quale fa riferimento anche art. 21 Cost., risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita di relazione la cui inosservanza comporta che risulti violata la sfera sessuale e precisamente il pudore, la dignità sessuale e il sentimento morale . I comportamenti non devono, dunque, essere contrari al comune senso del pudore che non coincide con la morale o la coscienza etica, ma va inteso nel senso dell’osservanza di un complesso di leggi atte ad assicurare la libera e pacifica convivenza, il rispetto reciproco delle persone, il rispetto della dignità umana.
Produzione di Matricola n° 0000592301
Compito corretto e completo
GC