Art 7: “Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine ,indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi . Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”
Ai tempi dello Statuto Albertino l’Italia era uno Stato confessionale cioè aveva un’unica religione di Stato che era la religione cattolica. I Padri Costituenti vollero invece che l’Italia fosse uno Stato laico riconoscendo alla Chiesa il potere religioso l’indipendenza e la sovranità nel proprio ordine. Lo Stato riconosce dunque alla Chiesa cattolica indipendenza e potere di intervento comando nell’ambito spirituale, ma al tempo stesso si riserva di intervenire sul piano giuridico piena indipendenza e sovranità nella regolamentazione giuridica, attraverso le Leggi, sulla della convivenza tra le persone che vivono in Italia.
I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, che comprendono: un Trattato, che ha istituito la Città del Vaticano, una Convenzione Finanziaria che ha sanato economicamente le conseguenze della “Breccia di Porta Pia”- debellatio dello Stato della Chiesa. incameramento dei suoi beni e divieto di imposizione fiscale ai cittadini, espropri delle ricchezze degli enti ecclesiastici terreni e palazzi ad es il Quirinale prima dimora dei Papi, poi del Re d’Italia e infine del Presidente della Repubblica. Vengono assegnati assegnando alla Chiesa 750 milioni di lire oro1929 e 1 miliardo in buoni del tesoro (rendimento al 5%), e di un Concordato che prevedeva l’indipendenza del Papato, al quale veniva attribuito un territorio (la Città del Vaticano), proprie guardie (Svizzere), e una propria legislazione. Contemporaneamente veniva stipulato un Concordato che esentava esenzionava gli enti ecclesiastici dal pagamento d’imposte tra le altre cose, sanciva la validità del matrimonio religioso per lo Stato Italiano conferendogli effetti civili e l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole, che diventa facoltativa solo a partire dal 1984 a seguito di una sua modifica. Ovviamente, erano previste contropartite per il regime fascista.
Eventuali norme che disciplinino materie riservate allo Stato non avranno valore per quest’ultimo che anzi potrà sanzionare la violazione dei propri precetti anche se giustificati dall’obbedienza al diritto confessionale. Ove sussista dunque potestà di imperio dello Stato è esclusa ogni sovranità della Chiesa. [Discorso non chiaro, molto generico e da rendere più esplicito perche non si comprende a cosa si riferisca.]
Sebbenela Cost.si riferisca solamente alla Chiesa cattolica, l’indipendenza tra i due ambiti riguarda tutte le confessioni religiose, altrimenti sarebbe compromessa la loro uguale libertà.
Dalla lettura dell’art 7 Cost. si desume che si tratta dunque di due ordinamenti giuridici originari rispetto ai quali non si fa altro che ribadire il principio di separazione, corollario del principio di laicità. Anche da questa norma si sviluppa il fondamentale principio di laicità. [Discorso impreciso perché se si leggono le sentenze 2°3/89 e 13/91 della Corte Costituzionale, si nota che esse fanno riferimento ad un insieme di articoli della Cost]
Ai sensi dell’art 7 comma 2 Cost. i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Secondo la giurisprudenza costituzionale eventuali modifiche unilaterali possono essere introdotte solamente con procedimento di revisione costituzionale ex art 138 Cost. dell’art. 7 Cost. Conla Sentenzan°30/71 si nella quale sostiene che il riferimento al Concordato in sede costituzionale ha prodotto diritto, tuttavia riconoscendo allo Stato e alla Chiesa la reciproca indipendenza e sovranità. Le norme contenute nel Concordato non possono non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato ( tra i quali sono stati riconosciuti la laicità dello Stato, il diritto alla tutela giurisdizionale, la tutela ordine pubblico, l’uguaglianza, la forma repubblicana dello Stato). Sono dunque ammissibili questioni di legittimità costituzionale delle norme di esecuzione degli impegni concordatari; eventuali dichiarazioni di incostituzionalità potranno essere dichiarate però solamente per violazione dei principi supremi e non per violazione delle altre disposizioni costituzionali.
I Patti sono quindi dotati di una forza passiva o di resistenza all’abrogazione che li rende assimilabili, sotto questo limitato profilo, alle norme costituzionali.
Pertanto esse non possono legittimamente venir contraddette o alterate se non con lo strumento della revisione costituzionale, la dove si tratti di modificazioni unilateralmente decise dallo Stato italiano (anche se questo fatto non accadrà fino a quando la Città del Vaticano continuerà ad esistere, ergo Mai).
Elaborato prodotto da Matr. #0000592301
Il discorso andrebbe comunque meglio articolato
GC
Grazie per la correzione. Si, lo so che manca tutta la parte sul problema della collocazione delle norme concordatarie nel sistema delle fonti. Dopo, questa sua correzione, so almeno come mi dovrò regolare durante la prova scritta.
Grazie